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Il fatto:

Un’Azienda omette di dichiarare in sede di stipula di contratto il fatto che sia avvenuto un sinistro negli anni precedenti.

Succede un incendio e la Compagnia con la quale aveva stipulato una copertura assicurativa respinge la richiesta di indennizzo perché l'assicurata ha reso dichiarazioni false e/o reticenti, riferendosi all’art 1892 c.c.

 

Art.. 1892 Codice Civile

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

 

La Cassazione terza sezione civile, con sentenza n. 25457-2022, ha dato ragione alla Compagnia ritenendo che la mancata dichiarazione dei sinistri pregressi, abbia condizionato la scelta della Compagnia sull’assicurare o meno il rischio in questione.

Nei processi che si sono susseguiti l’Azienda aveva chiamato in causa anche il Broker tramite il quale era stato stipulato il contratto, sostenendo il contributo di quest'ultimo nella formazione del questionario reticente, ma la Corte ha dichiarato che detta circostanza non elimina la titolarità dell'obbligo di denuncia che incombe solo sull'assicurato.

In effetti l'assicurato non può, a propria discrezione, scegliere quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare.

La Corte ha ravvisato quindi la colpa grave dell’Azienda che si era resa conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza del precedente sinistro sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza, rigettando il ricorso nei confronti della Compagnia e condannando l’Azienda al pagamento delle spese processuali.

 

Da quanto sopra si evidenzia che la presentazione dell’Azienda alla Compagnia deve essere precisa ed esaustiva per evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro.

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