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A differenza di quanto avviene nelle aziende private, ogni dipendente della Pubblica Amministrazione ha una responsabilità diversa a seconda della tipologia dei danni che può cagionare.

 

1.     La responsabilità civile nei confronti dei terzi (Giudice Ordinario)

2.     La responsabilità amministrativa per atti illegittimi commessi nei confronti dei cittadini (TAR e Consiglio di Stato)

3.     La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale per danni cagionati alle amministrazioni della P.A.

 

Nel primo caso i danni diretti causati a persone o cose di terzi rientrano nella responsabilità extracontrattuale e sono sottoposti all’art. 2043 c.c.

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Questi danni vengono assicurati con la polizza RCT/O dell’Ente che deve comprendere la Responsabilità personale dei dipendenti.

 

Riguardo invece alle altre due tipologie di danno bisogna riferirsi al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 da cui ho estratto i seguenti articoli:

 

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA DELL'IMPIEGATO VERSO L'AMMINISTRAZIONE.

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

 

ARTICOLO 19 - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

II diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

 

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA VERSO I TERZI.

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19.

Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

 Avremo quindi:

 La responsabilità amministrativa

Può derivare a seguito di ricorsi proposti, contro atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo.

Questo procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione ed hanno sede nel capoluogo regionale.

 La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

A seguito di quanto previsto dall’art. 19, sopra menzionato, il dipendente è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 Perché questo avvenga devono essere rispettati questi tre casi:

·       rapporto di servizio fra agente ed ente pubblico

·       danno (patrimoniale e non) ai danni della P.A.

·       nesso di causalità tra condotta ed evento

 In questo tipo di giudizio il dipendente risponde direttamente solo per dolo e colpa grave che viene definito dal Giudice Contabile dopo un’attenta analisi del “comportamento” tenuto dal soggetto nel causare il danno, con la possibilità da parte dei Giudici, di ridurre anche l’importo dell’indennizzo per il danno provocato (condiviso con l’Ente – potere riduttivo) in funzione della gravità della colpa.

 Gli elementi che possono essere considerati per il riconoscimento della colpa grave:

·       l'inosservanza del minimo di diligenza;

·       la prevedibilità dell'evento dannoso;

·       la cura sconsiderata e arbitraria degli interessi pubblici;

·       il grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni;

·       la totale negligenza nella fase dell'esame del fatto e dell'applicazione del diritto;

·       la macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla funzione

·       la sprezzante trascuratezza dei doveri di ufficio resa ostensiva attraverso un comportamento

·       improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici.

 La responsabilità amministrativa può essere:

·       diretta, quando il dipendente danneggia un bene della PA;

·       indiretta, quando cioè la PA si trova nella condizione di dovere risarcire un terzo per un danno cagionato dal Dipendente stesso.

Ecco, quindi, che il danno cagionato a terzi, liquidato dall’Ente, diventa, nei confronti del Dipendente, “danno erariale” e come tale soggetto alla giurisdizione contabile come sopra riportato.

Questa tipologia di danno viene coperta dalle polizze di Responsabilità civile, amministrativa e amministrativa – contabile per colpa grave, contratte, per Legge, personalmente dagli interessati.

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